Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO II
Strumenti operativi

SEZIONE I
Strumenti di programmazione turistica regionale

Art. 12 - Disposizioni generali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) attraverso il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 14 e il piano esecutivo di cui all'articolo 15.


Art. 13 - Sistemi turistici locali.

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.

2. Al fine di sviluppare i sistemi turistici locali, il territorio della Regione è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea.

3. Il Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali" e successive modificazioni, riconosce i sistemi turistici locali di cui al comma 1 e individua i corrispondenti ambiti territoriali. (2)

4. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla approvazione del provvedimento del Consiglio di cui al comma 3, sono sistemi turistici locali i contesti turistici coincidenti con gli ambiti territoriali previsti nell'allegato A.


Art. 14 - Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali.

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:

a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area;

b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:

1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;

2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;

3) turismo culturale e religioso;

4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7.

3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo.


Art. 15 - Piano esecutivo annuale.

1. In attuazione del programma triennale di cui all'articolo 14, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di sviluppo dei sistemi turistici locali ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio, sono adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio medesimo.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta con propria deliberazione le eventuali variazioni al piano che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

3. In caso di rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, delle iniziative ammesse a finanziamento, la Giunta regionale ne dispone la revoca e destina i relativi contributi a favore di altri progetti già inclusi nel piano esecutivo annuale informandone la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale può altresì destinare i suddetti contributi ad altre iniziative straordinarie individuate ed approvate sentita la competente Commissione consiliare.

4. Il piano esecutivo annuale può comportare motivatamente modificazioni al programma triennale, purché non incidano sulle scelte fondamentali dello stesso.


Art. 16 - Norme transitorie in materia di programmazione turistica regionale.

1. Il primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali viene adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle province e del comitato di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Nelle more della approvazione del primo programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al comma 1, continua ad applicarsi il piano triennale di promozione turistica vigente.


(2) Con deliberazione del Consiglio regionale n. 89 dell’8 novembre 2007 ad oggetto “Riconoscimento del sistema turistico locale di Cavallino – Treporti” pubblicata nel BUR n. 106 dell’11 dicembre 2007 è stato riconosciuto il nuovo sistema turistico locale denominato STL n. 6-bis Cavallino – Treporti, individuando il corrispondente ambito territoriale costituito dal comune di Cavallino – Treporti e ridotto l’ambito territoriale del STL n. 6 Venezia mediante distacco del comune di Cavallino – Treporti con conseguente modifica dell’allegato A – sistemi turistici locali.