Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE II
Competenze della Regione

Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;

c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'articolo 7, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;

e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale.

2. Per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'articolo 7 e i Presidenti delle province o loro delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.