Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE V
Le associazioni Pro Loco

Art. 9 - Principi generali.

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale del Veneto, riconosce alle associazioni Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambientale della località;

b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;

c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

d) attività di assistenza e informazione turistica nel rispetto dell'articolo 20, comma 3, lettera c) ed anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

e) attività ricreative.


Art. 10 - Albo provinciale e contributi provinciali.

1. Le province, con proprio regolamento, definiscono concordemente le modalità di tenuta degli albi provinciali delle associazioni Pro Loco, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, "Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-Loco" così come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera g) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi alle associazioni Pro Loco, ai loro organi associativi regionali e provinciali e alle altre forme consortili di Pro Loco.

2. L'albo provinciale delle associazioni Pro Loco é pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura delle province entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Sino all'approvazione da parte delle province del regolamento di cui al comma 1, per le modalità di tenuta dell'albo in ciascuna provincia si continuano ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45.


Art. 11 – Riparto dei fondi tra le province.

1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro Loco di ogni ambito provinciale nell'ultimo triennio.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, i criteri di riparto dei fondi tra le province sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.