Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO I
Strutture ricettive

SEZIONE III
Strutture ricettive all'aperto

Art. 28 - Strutture ricettive all'aperto.

1. Sono strutture ricettive all'aperto:

a) i villaggi turistici;

b) i campeggi.

2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.


Art. 29 – Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all’aperto

1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate:

a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;

b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.

2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping

3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:

a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori;

b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.


Art. 30 – Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.

1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".

3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61, limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.

4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.

5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all’aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico.

6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento. (5)


Art. 31 - Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all’aperto.

1. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato;

c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.


(5) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16; in precedenza sostituito da art. 17 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8.