Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

SEZIONE II
Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

Art. 65 - Richiesta di autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) la denominazione dell'agenzia;

d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;

b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 78;

d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.


Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.

1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia. (10)

2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;

b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico; (11)

c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;

c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio. (12)

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data dei rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.


Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;

b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;

c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio dell'attività.


Art. 68 - I periodi di apertura.

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.

2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.


Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi.

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con l'indicazione dei rischi coperti;

l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo n. 111/1995;

p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.

7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati, nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e dell'agenzia.


Art. 70 - Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere di commercio industria agricoltura e artigianato.


Art. 71 - Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.


Art. 72 - Sospensione dell'attività.

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.


Art. 73 - Cessazione dell'attività.

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.


Art. 74 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.

2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell'organismo interessato.

3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.


Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.

1. La violazione reiterata delle norme di cui all'articolo 64 determina la revoca dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.


(10) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, che ha cambiato la parola “aggiungere” con la parola “sostituire” ed ha aggiunto le parole “dandone comunicazione alla provincia”; in precedenza inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35.

(11) Lettera così modificata da comma 2 art. 7 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha soppresso le parole “a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, specificando le modalità di assunzione e il tipo di contratto previsto”.

(12) Lettera aggiunta da comma 2 art. 6 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16.