Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE II
Disciplina degli stabilimenti balneari

Art. 57 - Stabilimenti balneari.

1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.

2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.


Art. 58 - Gestione.

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata secondo la procedura di cui all'articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.


Art. 59 - Disciplina dei prezzi.

1. I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare.

2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. E’ consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell’anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno. (9)

3. Il comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Una copia della comunicazione è inviata alla Regione ed una copia all'Ente nazionale italiano per il turismo.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro il termine previsto, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 60, comma 2.

6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.

7. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione di cui al comma 1.


Art. 60 - Sanzioni.

1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione nei termini di cui all'articolo 59 comma 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

3. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.


(9) Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha aggiunto alla fine del comma il secondo periodo.