Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

SEZIONE III
Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo al lago di Garda

Art. 61 – Funzioni dei comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.

1. Sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:

a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalità turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed alla manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Entro il trenta giugno di ogni anno, una quota pari al cinquanta per cento del gettito finanziario complessivo derivante dai canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio lacuale del lago di Garda, introitato dalla Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nell'esercizio precedente, è attribuita ai comuni rivieraschi del lago di Garda che la destinano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. Alle spese di cui al comma 2, per trasferimenti ai comuni rivieraschi del lago di Garda per le funzioni conferite in materia di demanio lacuale, pari al cinquanta per cento dei canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale, rappresentati dal lago di Garda, introitati sull'u.p.b. E0042 "Proventi dalla gestione del demanio idrico", si fa fronte con le somme stanziate all'u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo", che viene incrementata mediante prelevamento di euro 578.431,50 per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 dall'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali" in termini di competenza e cassa per il 2003 e di sola competenza per gli anni 2004 e 2005.

4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1° gennaio 2003.