Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

SEZIONE I
Individuazione e definizione degli operatori

Art. 62 - Le agenzie di viaggio e turismo.

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui all'articolo 63.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato Spa.


Art. 63 - Attività delle agenzie.

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso”.

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;

b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;

c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;

d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;

e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;

f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;

g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;

h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;

l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;

m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

n) il servizio di informazioni in materia turistica;

o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;

p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;

q) organizzazioni di attività congressuali;

r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.


Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.

1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.

2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all'articolo 69.

3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.

4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.