Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

SEZIONE III
Direttore tecnico

Art. 77 - Esame di idoneità per direttore tecnico.

1. La provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 63;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.


Art. 78 - Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 77;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia del Veneto, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 392/1991;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province del Veneto, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 392/1991, correlate alla richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991 sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 392/1991.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.