Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE II
Finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese

Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia.

1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e) ed il fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.


Art. 102 - Presentazione delle domande da parte delle piccole e medie imprese.

1. Le imprese possono accedere alle agevolazioni previste solo se fornite di idonea garanzia, e previa verifica della loro solidità finanziaria in relazione all'eventuale restituzione del finanziamento nei casi di cui all'articolo 108.

2. Le domande di finanziamento sono presentate, anche tramite le cooperative ed i consorzi di garanzia, alla Veneto Sviluppo SpA, la quale provvede alla relativa istruttoria al fine di accertare la regolarità delle domande.


Art. 103 - Criteri di assegnazione dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti delle relative garanzie.

2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.

4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA, in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.


Art. 104 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti beneficiari ed individua specifiche azioni di monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli interventi finanziari gestiti dalla Veneto Sviluppo SpA.

2. A tal fine la Veneto Sviluppo spa trasmette alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare una scheda di monitoraggio, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati.

3. Le informazioni di cui al comma 2 formano oggetto di una relazione semestrale alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare e costituiscono il presupposto del provvedimento di liquidazione delle quote del fondo di rotazione a favore della Veneto Sviluppo SpA.