Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE I
Criteri generali di finanziamento

Art. 95 - Finalizzazione dei finanziamenti.

1. I criteri e le procedure per l'attuazione degli interventi regionali a sostegno dei processi di qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica veneta sono finalizzati a:

a) orientare l'offerta turistica alle esigenze della corrispondente domanda interna ed estera, garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle sue tipicità;

b) orientare e sostenere i processi di integrazione tra gli interventi di qualificazione dell'offerta degli enti locali e strumentali, delle autonomie funzionali e delle imprese operanti nel turismo, promuovendo ed incentivando il sistema degli organismi di garanzia collettiva fidi;

c) promuovere processi di qualificazione e specializzazione dell'offerta, privilegiando interventi in grado di produrre effetti moltiplicatori delle azioni nei sistemi turistici locali così come individuati dall'articolo 13.


Art. 96 - Categorie d'interventi regionali.

1. La Regione persegue il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 95, mediante:

a) interventi di qualificazione dell'offerta turistica, realizzati da piccole e medie imprese di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) e dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c);

b) interventi di integrazione dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d);

c) progetti d'interesse pubblico per azioni realizzate dai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 lettera b), anche in compartecipazione con la Regione e progetti di interesse regionale, anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).


Art. 97 - Soggetti beneficiari.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente sezione:

a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U;

b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;

c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime d'impresa;

d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;

e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come definita dalla legislazione nazionale.

2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.

3. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, può modificare l'allegato U.


Art. 98 - Tipologie di agevolazioni e regime di aiuto.

1. I benefici di cui al presente capo sono costituiti da:

a) finanziamenti agevolati ai soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a) ed e), mediante l'istituzione di fondi di rotazione;

b) contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere b), c) e d);

c) contributi in conto interessi in favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), sulla base di apposita convenzione con gli Istituti di credito;

d) concessione di garanzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e concessione di controgaranzie agevolate a favore dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 lettera d), mediante l'istituzione di un fondo di garanzia e controgaranzia regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina la misura delle agevolazioni individuate dal comma 1.

3. Il presente regime di aiuto è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) numero 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

4. Sono altresì finanziabili iniziative non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis, previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) numero 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10 per qualunque tipo di spesa previsto dalla legge.


Art. 99 - Ripartizione delle risorse.

1. Le risorse finanziarie sono ripartite annualmente tra gli aventi diritto, con le modalità di cui agli articoli 103, 106 e 107 tra:

a) le strutture ricettive ed i servizi complementari esistenti, identificati secondo i criteri di cui al comma 2;

b) le strutture ricettive ed i servizi complementari nuovi o da riattivare, identificati secondo i criteri di cui al comma 3;

c) i progetti di interesse pubblico previsti dall'articolo 106;

d) i progetti di interesse regionale previsti dall'articolo 106;

e) i fondi rischi o i patrimoni di garanzia previsti dall'articolo 107.

2. Per strutture ricettive e servizi complementari esistenti di cui al comma 1, lettera a), si intendono quelle oggetto di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.

3. Per strutture ricettive e servizi complementari nuovi o da riattivare di cui al comma 1, lettera b), si intendono quelli privi di classificazione o autorizzazione all'esercizio dell'attività, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni previste.


Art. 100 - Iniziative agevolate.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le tipologie e le modalità delle iniziative agevolate.

2. L'agevolazione è concessa a condizione che l'iniziativa agevolata mantenga la propria destinazione d’uso per un periodo non inferiore alla durata del mutuo o, in mancanza, a cinque anni.