Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE III
Interventi in favore dei garanti delle piccole e medie imprese e di soggetti pubblici

Art. 105 - Contributi in conto capitale ai garanti delle piccole e medie imprese - Criteri per l'assegnazione.

1. Al fine di favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione dell'offerta turistica regionale, la Giunta regionale concorre allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d) assegnando contributi in conto capitale, destinati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

2. La Giunta regionale, ogni anno, stabilisce, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, i requisiti, i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione necessaria e determina, sentita la competente Commissione consiliare, una volta acquisiti dalla Veneto Sviluppo S.p.A. i dati relativi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 102, i criteri per l'assegnazione dei contributi rispettando comunque i seguenti parametri:

a) nella misura minima del venti per cento con riferimento alle domande presentate dalle piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, ammesse ai finanziamenti e garantite dal singolo consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle relative domande ammesse ai finanziamenti e garantite dai medesimi consorzi o cooperative;

b) nella misura minima del venti per cento con riferimento alla somma delle spese ammesse per le piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, garantite dai consorzi o dalle cooperative di cui all'articolo 97, comma 1, lettera d), in rapporto al totale delle relative spese ammesse;

c) nella misura minima del trenta per cento con riferimento al numero di piccole e medie imprese turistiche, così come identificate dall'allegato U, nn. 1 e 2, e presenti in qualità di soci in ciascun consorzio o cooperativa, in rapporto alla totalità delle piccole e medie imprese turistiche consorziate negli organismi sociali di garanzia.

3. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti dalla Giunta regionale, entro il trimestre successivo alla definizione dell'istruttoria ed ammissione al finanziamento delle domande presentate, fra i consorzi e le cooperative di garanzia con sede legale nel Veneto.

4. Gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione ai sensi del presente articolo, restano destinati al raggiungimento di tali finalità di cui al comma 1. É consentito l'utilizzo degli interessi maturati sui contributi, finalizzati alle spese di gestione degli organismi sociali di garanzia, esclusivamente per la parte eccedente il tasso d'inflazione annuo registrato dall'ISTAT con riferimento all'esercizio precedente.


Art. 106 - Contributi per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, approva annualmente un provvedimento per la presentazione di progetti diretti al miglioramento, alla qualificazione ed al potenziamento dell'offerta turistica territoriale da parte dei soggetti indicati dall'articolo 97, comma 1, lettera b).

2. Il provvedimento definisce la tipologia delle iniziative ammissibili, con particolare riguardo a:

a) l'individuazione delle aree territoriali;

b) le tipologie di iniziative da ammettere a contributo nelle differenti aree;

c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;

d) le modalità di concessione e la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi di iniziativa;

e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;

f) i criteri di priorità e di preferenza nonché la destinazione delle somme revocate a qualsiasi titolo;

g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può prevedere l'individuazione da parte della Giunta regionale di progetti a regia regionale che presentino caratteristiche di rilevante innovazione rispetto all'offerta turistica regionale, ovvero aventi una considerevole valenza di sperimentazione in relazione ad uno o più iniziative previste dall'articolo 98, comma 1, lettera c) da realizzare anche in compartecipazione con uno o più soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b).

4. I contributi regionali di cui al comma 1, sono concessi in conto capitale dal dirigente della struttura regionale competente per il turismo fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa.