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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.14 ALBO PROVINCIALE DEI DIRETTORI TECNICI

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 13;
b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio e turismo aventi sede nella provincia;
c) i direttori tecnici abilitati ai sensi delle leggi regionali;
d) i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea residenti in una provincia della Puglia e in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392 /1991;
e) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Puglia, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso di titolo professionale abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. La cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro del direttore tecnico deve essere comunicata tempestivamente alla provincia a cura dello stesso e del titolare dell’agenzia.

3. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e nei siti web istituzionali della Regione e della provincia stessa.