LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
ART.23 BIGLIETTERIE
1. Non sono tenuti a munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.