Stemma Puglia

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34

(BURL n164 , del 19.11.2007)

“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ART. 26 NORMA TRANSITORIA


1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a provvedere all'adeguamento del massimale delle polizze assicurative ai limiti previsti nella presente legge entro il termine di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; l'inutile decorso del termine comporta la chiusura dell'esercizio fino all'adeguamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2. Al fine di garantire la continuità amministrativa, la Regione esercita l’attività autorizzativa per le istanze già acquisite agli atti del Settore competente alla data di entrata in vigore della presente legge.