regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 20 Esercizio abusivo dell'attività

1.   Chiunque intraprenda o svolga le attività di organizzazione o di intermediazione di cui all'articolo 2, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.