regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

Art. 21 Accertamento - ingiunzione - opposizione

1.   Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 13,15, 16.19 e 20 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2.   L'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge, spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

3.   Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.