regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

 

Art. 3 Attività delle agenzie di viaggio e turismo

1.   L'esercizio di agenzie di viaggio e turismo è soggetto ad autorizzazione.

2.   L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale quando:

a)   sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività;

b)   il richiedente e il direttore tecnico, se diverso dal richiedente, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, riguardante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)";

c)   sia accertato il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6;

d)   sia stata stipulata una polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 8;

e)   sia accertato che la denominazione prescelta corrisponda a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.

3.   La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio dell'autorizzazione qualora non sussistano le condizioni di cui al comma 2.

4.   omissis

5.   L'autorizzazione è revocata al verificarsi della perdita dei requisiti di onorabilità e di capacità finanziaria di cui al comma 2, lettera b) (2).