Testo vigente dal 24 febbraio 2010
LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 4 Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di una o più filiali di agenzie di viaggio e turismo nel territorio provinciale è comunicata preventivamente al servizio competente in materia di turismo ed è consentita ove ricorrano i seguenti requisiti:
a) l'agenzia di viaggio e turismo sede della filiale sia stata regolarmente autorizzata;
b) la polizza assicurativa stipulata dall'agenzia di viaggio e turismo sede della filiale sia estesa anche alla filiale;
c) sia accertata la disponibilità di locali indipendenti ed escludenti, al loro interno, altre attività.
2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta la chiusura della filiale fino alla regolarizzazione.
3. Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 1500,00 euro (3).