regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

 

Art. 6 Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico

1.   Al fine di garantire la massima professionalità delle prestazioni, il titolare dell'agenzia che ne assuma la responsabilità tecnica, deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

2.   Qualora la responsabilità tecnica dell'agenzia sia affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 va riferito al direttore medesimo.

3.   Il possesso dei requisiti professionali è accertato mediante il superamento di un esame di idoneità da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'articolo 7. Per l'ammissione all'esame di idoneità è richiesto che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3 bis. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea che non hanno conseguito l'idoneità mediante il superamento di un esame possono dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 mediante la certificazione dell'effettivo esercizio in Italia o all'estero dell'attività di agenzia di viaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

4.   A tali fini la Giunta provinciale determina con apposito regolamento criteri e modalità per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 bis e per l'effettuazione delle prove di esame, definendone le materie e stabilendo l'ammontare della quota d'iscrizione.

5.   Il titolare o l'eventuale direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.

6.   Il titolare dell'agenzia è tenuto a fornire, su richiesta del servizio competente in materia di turismo, la documentazione atta a comprovare il rapporto in essere con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

7.   La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 euro a 1500,00 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

8.   Qualora l'agenzia si avvalga di un direttore tecnico che presti la propria opera senza l'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 5, ovvero non fornisca la documentazione di cui al comma 6, l'autorizzazione è sospesa fino alla cessazione dei motivi che l'hanno determinata.

9.   La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia è comunicata al servizio competente in materia di turismo. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di tre mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione (4).