regione trentino

Testo vigente dal 24 febbraio 2010

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1988, n.9

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

 

Art.5 Domanda di autorizzazione e denominazione

1.   Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale al servizio competente in materia di turismo, sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta provinciale, allegando la documentazione che sarà stabilita dalla giunta medesima.

2.   La domanda deve indicare la denominazione prescelta, la quale non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione.

3.   Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiani