Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO I
Strutture ricettive

SEZIONE IV
Disposizioni comuni

Art. 32 – Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia competente per territorio e ha validità quinquennale.

2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio , corredata della documentazione di cui all’allegato H.

3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di verifica :

a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisiti il parere dell'amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all’aperto;

b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive extralberghiere.

4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune.

5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.

6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all’interessato il modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.

7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.


Art. 33 – Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d’epoca alberghiere ed extra alberghiere.

1. Possono acquisire la classificazione di residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” salvo quanto previsto al comma 2.

2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:

a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede;

b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto;

c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle strutture ricettive alberghiere;

d) un dipendente della provincia competente per territorio.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.

5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.

6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione di cui all’allegato Q, è presentata alla provincia competente per territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.

7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura.


Art. 34 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione, comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il 1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le strutture ricettive all’aperto, i prezzi minimi e massimi che si applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi di transito, nel modo seguente:

a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;

b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;

c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).

3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla Regione e all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione prevista all'articolo 43, comma 8.

6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre giorni.

8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:

a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;

b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a quindici giorni;

c) bambini al di sotto dei dodici anni;

d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;

e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.

9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non prima delle ore dieci.

10. I prezzi sono comprensivi:

a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione,:

1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in esercizi di ristorazione dei servizi di cui all’allegato F, parte prima, lettera a) e di IVA;

2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive - residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;

3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta, lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;

4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'allegato G, lettera b) e di IVA.

c) nelle strutture ricettive all’aperto di IVA; quelli di cui al comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia superiore a 1.000 watt.

d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di IVA.


Art. 35 - Periodi di apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i periodi minimi di apertura e di chiusura.

4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.


Art. 36 - Disposizioni sui dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti,:

a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a classificazione una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui all'articolo 34.

b) per le strutture ricettive all’aperto un apposito riquadro contenente i seguenti dati :

1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;

2) la classificazione in stelle;

3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;

4) la capacità ricettiva massima;

5) copia del listino prezzi in vigore;

6) l’orario di scadenza giornaliera delle tariffe;

7) il regolamento della struttura ricettiva;

8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;

9) l'indicazione del responsabile in servizio;

10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.

2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera, suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni unità abitativa della struttura ricettiva all’aperto un cartellino contenente i dati di cui all'allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.

3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono predisposti e forniti dalle province su modello regionale.

4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria assegnata deve essere esposto :

a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;

b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a classificazione;

c) all’interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva all’aperto.


Art. 37 - Chiusura, sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive soggette a classificazione.

1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a darne comunicazione al comune.

2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune, su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.

4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 43, comma 6.

5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.

6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre mesi.

7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:

a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al comma 5;

c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;

d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;

e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche;

f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7.

8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla provincia.


Art. 38 - Reclami.

1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate (6) o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.

2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi trenta giorni.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.

4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto pagamento alla provincia competente.

5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi adempimenti.


Art. 39 - Registrazione delle persone alloggiate.

1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni emanate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica.


Art. 40 - Gestione e responsabilità.

1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui nomina deve risultare dall’autorizzazione o dalla comunicazione d’inizio attività, o il gestore.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.


Art. 41 – Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture ricettive soggette a classificazione

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all’aperto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla provincia. L’autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all’ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. Nelle strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo 28 l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all’esercizio delle attività previste dalla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

4. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della struttura.

5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della struttura.


Art. 42 - Vigilanza ed informazione.

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.

2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.


Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. L'esercizio di una attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della attività previa diffida.

3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.

4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 400,00.

5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto in materia di chiusura dall’articolo 37, comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.

8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.

10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.

11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente, è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona e ogni giorno in più.

14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.


(6) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 che ha soppresso le parole “e delle strutture ricettive extra alberghiere non soggette a classificazione”.