Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche

SEZIONE II
Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e animatore turistico e guida naturalistico-ambientale

Art. 83 - Competenze delle Province.

1. Le province esercitano le funzioni relative a:

a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:

1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame

2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, residenti nel Veneto, qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 di attuazione della direttiva n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernenti l'espletamento di attività economiche varie e previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza;

3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.

3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.


Art. 84 - Competenze dei Comuni.

1. I comuni capoluogo della provincia, nel cui territorio si svolge la attività professionale, rilasciano la licenza avente validità sul territorio provinciale per l'esercizio della professione di guida turistica.

2. I comuni di residenza rilasciano, subordinatamente all'iscrizione nell'elenco provinciale per la categoria professionale di appartenenza, la licenza avente validità sull'intero territorio regionale, per l'esercizio delle professioni di accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale e sue articolazioni, così come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4.

3. Il contenuto della licenza e le modalità di rilascio sono definite nell'allegato T.


Art. 85 - Licenza e tesserino di riconoscimento.

1. I titolari di licenza per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.