Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 129 - Norma finanziaria.

1. Alle spese per il comitato istituito ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.

2. Le spese di natura corrente indotte dall’attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) trasferimento alle province per funzioni amministrative esercitate in materia di attività di informazione, accoglienza turistica, promozione locale, ai sensi degli articoli 3, 10 e 17;

b) trasferimenti alle comunità montane e alle province per la promozione dell’alpinismo e l’incentivazione di sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate, ai sensi degli articoli 5, 110, 116 e 117;

c) trasferimenti ai Comuni in materia di concessioni demaniali, ai sensi degli articoli 4 e 49;

d) interventi a favore del soccorso alpino, di cui agli articoli 118, 119 e 120;

e) promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto, di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera b);

f) promozione e diffusione dell’alpinismo attraverso il Club alpino italiano, ed altri enti ed associazioni operanti senza fine di lucro ai sensi dell’articolo 121;

g) contributo alle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz, di cui all’articolo 122;

h) finanziamento delle strutture associate di promozione turistica, di cui agli articoli 7 e 8;

trovano copertura, per euro 19.096.500,00 per il 2002 ed euro 18.838.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo”.

3. Le spese d’investimento indotte dall’attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) finanziamento del sistema informativo regionale turistico, di cui all’articolo 18;

b) finanziamento del fondo di rotazione per le imprese del settore turistico ed affini operanti a regime di impresa gestito da Veneto Sviluppo SpA, di cui all’articolo 101;

c) finanziamento del fondo per gli operatori del settore turismo privati e no profit, di cui all’articolo 107;

d) finanziamento del fondo per i progetti di interesse pubblico e di interesse regionale, di cui all’articolo 106;

e) interventi a favore degli organismi sociali di garanzia tra piccole e medie imprese turistiche e del commercio, di cui all’articolo 105;

f) concessione di garanzie per il settore turistico, di cui all’ articolo 98, comma 1 lettera d) ;

g) concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di aree di sosta temporanea di cui all'articolo 44;

trovano copertura, per euro 882.500,00 per il 2002 ed euro 108.500,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, negli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0075 “Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta turistica”, nonché per euro 6.561.500,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, attraverso l’utilizzo degli stanziamenti già approvati con il bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 all’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo”, che vengono incrementati per ciascuno degli anni 2003 e 2004 della somma di euro 6.200.000,00, mediante prelevamento dall’u.p.b. U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita 11 “Interventi per il turismo”, in termini di competenza.


Art. 130 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:

1) articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

2) articolo 19 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

3) articolo 33 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11;

b) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia d'alta montagna" come novellata da:

1) legge regionale 25 gennaio 1993, n.5;

2) Titolo I della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61;

3) articolo 21 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;

4) articolo 44 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

5) articolo 56 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

c) legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere";

d) legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" come novellata da:

1) legge regionale 22 luglio 1994, n. 32;

2) articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58;

3) articolo 19 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6;

4) legge regionale 7 aprile 1995, n. 18;

5) articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41;

6) articolo 20 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;

7) articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;

8) legge regionale 5 agosto 1997, n. 30;

9) articolo 29 e articolo 55 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;

10) articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29;

11) legge regionale 9 settembre 1999, n. 44;

12) articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5;

e) legge regionale 27 giugno 1997, n. 24 "Disposizioni particolari in materia di superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";

f) legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere" come novellata da:

1) articolo 24 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

2) legge regionale 30 luglio 1999, n. 29;

g) legge regionale 30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia";

h) legge regionale 30 luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio del turismo di mare a finalità ittica";

i) legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19;

l) legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto";

m) legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

n) legge regionale 7 aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle professioni turistiche";

o) legge regionale 6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo",

p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112.";

q) l'articolo 27 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".


Art. 131 - Settori soggetti a disciplina speciale.

1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto restano disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e successive modificazioni.

2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica" promossa dall'Università di Venezia".

3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.

4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici restano disciplinati dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 21 "Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo didattici" e successive modificazioni.

5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.