Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione
CAPO I
Finalità, soggetti e competenze
SEZIONE III
Competenze delle autonomie territoriali e
funzionali
Art. 3 - Funzioni delle Province.
1 La provincia svolge le seguenti funzioni:
a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 14;
b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;
n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).
1. Il comune svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 20 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 47;
d) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.
Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.
1. Le comunità montane svolgono le funzioni relative all'attività di assegnazione ed erogazione dei contributi per i sentieri alpini, per i bivacchi e per le vie ferrate, ai sensi dell'articolo 116.
Art. 6 - Funzioni delle Camere di commercio.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni relative all'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base di parametri e modalità da questa definiti.