Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione

CAPO I
Finalità, soggetti e competenze

SEZIONE IV
Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica

Art. 7 - Strutture associate di promozione turistica.

1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo 13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito territoriale così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo, nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.

4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente, almeno quattro milioni di presenze di turisti.

5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti territoriali della provincia.

6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:

a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;

b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;

c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.


Art. 8 - Concessione dei contributi.

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti.

2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 15, provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.