Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici

CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 79 - La vigilanza.

1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata dalla provincia competente per territorio.


Art. 80 - Le sanzioni.

1. L'esercizio, anche occasionale, dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.

2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle norme di cui all'articolo 68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della autorizzazione.

3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione ,alla propria agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 67 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.

6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, commi 1, 3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64 comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli articoli 69 e 75 è soggetta a sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo, comporta:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 63, la sospensione della autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;

b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 64, comma 1, la sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76, per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

8. Le sanzioni sono comminate dalla provincia e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di turismo.


Art. 81 - I reclami.

1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone contemporaneamente copia all'agenzia interessata.

2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.

3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni assunte.