Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE IV
Contributi in conto capitale a soggetti privati non operanti a regime d'impresa

Art. 107 - Contributi in conto capitale ai soggetti privati non operanti a regime d'impresa.

1. Le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro, nonché le persone fisiche di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) che svolgono attività di gestione di strutture ricettive per la quale la legislazione regionale non richiede il regime di impresa, possono presentare progetti di qualificazione e potenziamento per le iniziative previste dall'articolo 100, limitatamente agli esercizi ricettivi così come individuati dall'allegato U, nn. 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina il riparto delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, fissando:

a) l'individuazione delle tipologie di esercizi ricettivi;

b) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibili ai benefici;

c) la modalità di concessione;

d) la misura dei contributi assegnabili in relazione ai tipi d'intervento;

e) i termini di presentazione delle domande e la documentazione richiesta a pena di decadenza;

f) i criteri di priorità e di preferenza;

g) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono in conto capitale ed ammontano fino ad un limite massimo del settanta per cento della spesa ammessa e sono concessi dalla Veneto Sviluppo SpA, previa istruttoria da parte della stessa.