Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO I
Norme generali

SEZIONE V
Disposizioni finali

Art. 108 - Riduzione, revoca, sospensione e decadenza dei contributi.

1. Il dirigente della struttura regionale competente per il turismo e la Veneto Sviluppo SpA, con riferimento alle agevolazioni rispettivamente erogate, dispongono:

a) la riduzione dell'agevolazione, quando si accerta:

1) una minor spesa effettuata rispetto a quella ammessa a contributo;

2) la violazione del limite di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

b) la revoca dell'agevolazione:

1) in caso di sua utilizzazione per finalità diverse da quelle per cui il contributo è stato concesso;

2) nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa ammessa, fatta salva la possibilità di una sola proroga, su richiesta dell'interessato e per comprovate cause di forza maggiore;

3) nel caso in cui si accerti la cessazione dell’attività turistica nell’immobile finanziato nei dieci anni successivi all’erogazione delle agevolazioni, qualora si tratti dei soggetti di cui all’ articolo 97 comma 1, lett. e);

c) la decadenza in caso di mancata presentazione della documentazione stabilita nel provvedimento di cui agli articoli 103, 106 e 107 e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenimento della destinazione dell'iniziativa agevolata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla sua ultimazione;

d) la sospensione in via cautelare dell'erogazione dell'agevolazione, qualora si verifichino situazioni che compromettano l'efficacia dell'intervento avviato.