Stemma Veneto

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO

TITOLO III
Sviluppo dell'offerta turistica regionale

CAPO II
Interventi di natura settoriale

SEZIONE I
Turismo di alta montagna

Art. 109- Imprese turistiche di montagna.

1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la discesa che per il fondo, come strumento a sostegno dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo complesso, sono imprese turistiche di montagna.


Art. 110 - Contributi ai bivacchi fissi.

1. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza. Essi devono essere conservati in permanenti condizioni di efficienza e a tal fine la comunità montana competente per territorio di intesa con la sezione del Club alpino italiano o con altra associazione alpinistica senza fine di lucro proprietaria o gestore della struttura, svolge sistematica attività di sorveglianza e provvede, ove occorra, a realizzare nel più breve tempo possibile quanto necessario per ricostruire l'efficienza della struttura stessa.

2. Le spese per i sopralluoghi a fine di controllo, da affidare a guida alpina o a personale esperto delle sezioni del Club alpino italiano in numero di almeno due all'anno per ciascun bivacco fisso vengono rimborsate dalla comunità montana. È ammesso il contributo della comunità montana, in ragione del settantacinque per cento, sulle eventuali spese per interventi di ripristino.


Art. 111 - Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

1. Sono definiti:

a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.

2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).


Art. 112 - Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.

1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.

2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".


Art. 113 - Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica.

1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'articolo 123, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.

2. É compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.


Art. 114 - Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.

1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.


Art. 115 - Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate

1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale.


Art. 116 - Contributi.

1. La comunità montana, nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 5, concede al Club alpino italiano e alle sue sezioni e ai comuni contributi per la gestione, revisione o modificazione, nuova realizzazione o eliminazione dei sentieri alpini, delle vie ferrate e dei relativi impianti fissi di sicurezza, fino al concorso massimo dell'ottanta per cento del costo degli interventi.

2. A tal fine gli enti interessati presentano apposita domanda alla comunità montana competente, corredata dal progetto di massima delle opere concordate, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.


Art. 117 - Promozione dell'alpinismo.

1. La provincia concede alle sezioni del Club alpino italiano operanti sul territorio provinciale, un contributo annuo non inferiore a 70.000,00 euro per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché di iniziative di introduzione alle attività alpinistiche e di aggiornamento del personale Club alpino italiano.

2. Il contributo è in particolare destinato:

a) alla propaganda dell'educazione alpinistico - naturalistica nelle scuole e all'organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla montagna;

b) all'organizzazione, nelle scuole operanti presso le sezioni del Club alpino italiano, di corsi di formazione e di introduzione alla frequentazione dell'ambiente alpino sia nel periodo estivo che invernale; di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso prove pratiche di materiali e di equipaggiamento.

3. Al fine della concessione del contributo, le sezioni del Club alpino italiano devono presentare domanda, dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno, alla provincia, inviandone copia alla delegazione regionale del Club alpino italiano che esprime parere entro i trenta giorni successivi

4. La domanda va corredata del programma di attività da svolgere e del preventivo della spesa.

5. La provincia delibera la concessione dei contributi e provvede all'erogazione della quota non superiore al settanta per cento della spesa ammessa, entro il 30 giugno successivo. Il contributo concesso è erogato nella misura del settanta per cento; il saldo è erogato su presentazione della rendicontazione consuntiva della spesa sostenuta e dell'attività svolta.


Art. 118 - Potenziamento del soccorso alpino.

omissis (19)


Art. 119 - Concessione dei contributi.

omissis (20)


Art. 120 - Elisoccorso.

omissis (21)


Art. 121 - Promozione e diffusione dell'alpinismo.

1. La Giunta regionale può concedere contributi per pubblicazioni realizzate a cura della delegazione regionale veneta del Club alpino italiano e di enti e associazioni operanti senza fine di lucro, e finalizzate:

a) a sviluppare la conoscenza del patrimonio alpinistico regionale;

b) a favorire la prevenzione dell'infortunio in montagna e l'azione del soccorso alpino;

c) a propagandare l'educazione alpinistico-naturalistica, specialmente nelle scuole e l'avviamento dei giovani alla montagna.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1, le sezioni del Club alpino italiano, tramite la propria delegazione regionale veneta, e gli enti e le associazioni interessati, presentano al Presidente della Giunta regionale, a decorrere dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa delle iniziative, dai preventivi di spesa e da un piano di finanziamento.

3. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente per il turismo, entro il 30 marzo successivo, a favore delle sezioni del Club alpino italiano e degli altri enti e associazioni che abbiano realizzato le pubblicazioni secondo le indicazioni fornite dalla delegazione regionale veneta del sodalizio.

4. I beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego dei contributi e sull'attività svolta.


Art. 122 - Provvidenze a sostegno del centro polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano il contributo annuo di euro 25.000,00 a sostegno delle spese di gestione del centro polifunzionale Bruno Crepaz di Passo Pordoi. Il contributo è destinato a:

a) favorire il funzionamento del centro polifunzionale Bruno Crepaz;

b) incrementare l'interesse sociale delle attività dallo stesso svolte o promosse, per la diffusione di conoscenza, della presenza e delle attività dell'uomo in alta montagna e dei relativi problemi;

c) organizzare e svolgere corsi di formazione, di preparazione, e di aggiornamento delle guide alpine, degli aspiranti guida alpina, degli istruttori di alpinismo e di sci alpinistico;

d) assumere iniziative per lo studio e il perfezionamento delle tecniche di intervento di soccorso alpino, per lo studio delle tecniche alpinistiche e dei materiali alpinistici e sci alpinistici e per quello dei problemi fisiopatologici riguardanti l'uomo in alta montagna.

2. Per ottenere il contributo il Club alpino italiano deve presentare domanda, corredata del programma e delle previsioni di massima della spesa, dal 1° ottobre alla data, stabilita a pena di decadenza, del 31 dicembre dell'anno solare precedente quello di riferimento. Deve inoltre presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione particolareggiata sull'impiego del contributo e sull'attività svolta.


- Composizione della commissione regionale per i problemi del turismo d'alta montagna.

1. É istituita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna, composta da:

a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto, designato dalla sezione veneta dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

c) un esperto del Club alpino italiano, designato dalla rispettiva delegazione regionale;

d) un esperto delle guide alpine, designato dal rispettivo comitato regionale;

e) un esperto del corpo di soccorso alpino, designato dalle rispettive delegazioni regionali;

f) un funzionario tecnico della struttura regionale competente in materia di turismo;

g) un esperto naturalista, designato dalle associazioni naturalistiche regionali riconosciute.

2. Funge da segretario un dipendente della struttura regionale competente per il turismo.

3. Alla commissione possono essere invitati esperti del settore, in relazione alle materie trattate.

4. La commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; i componenti possono essere riconfermati. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti intervenuti alla seduta.

5. Nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, la commissione regionale si attiene a criteri di salvaguardia degli ambienti naturali, di promozione dell'attività turistica e di tutela della sicurezza degli escursionisti.

6. Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, spetta l'indennità di partecipazione, per ogni giornata di seduta e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ai sensi della vigente normativa.


(19) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 30 novembre 2007, n. 33.

(20) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 30 novembre 2007, n. 33.

(21) Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 30 novembre 2007, n. 33.