LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 8 PERIODI DI APERTURA
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o succursali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale di apertura non può essere inferiore a sei mesi per anno.