LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34
(BURL n164 , del 19.11.2007)
“Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo“.
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 9 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
1. L’attività dell’agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore a centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare, quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia entro dieci giorni dall’evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.